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Legge 508/99

3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, sono ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, e purché in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 2, comma 5, nonché ai corsi di laurea specialistica e ai master di primo livello presso le Università. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono altresì valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le Università.

3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509, i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione di secondo grado.